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AGEVOLAZIONI FISCALI PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

  • 14/08/2024

Art. 1.
Finalità
La presente legge è volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228[1], almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Art. 5
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
1. In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A - Notai annessa al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
Art. 7.
Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate
A decorrere dal 1° gennaio 2024, per i giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestioneprevidenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.
Commento
La nuova disposizione di favore diretta a promuovere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo è rivolta ad imprenditori singoli, a società di persone ed a società cooperative o di capitali.
In tutti e tre i casi rileva l'età, dovendo trattarsi di imprenditori singoli che abbiano compiuto 18 anni ma non ne abbiano compiuti 41, di società di persone (ss, snc e sas) o cooperativa con almeno la metà di soggetti con tali età o di società di capitali con titolari di quote di tali età che posseggano almeno la metà del capitale. In verità, per le società di capitali si parla di capitale sociale sottoscritto da soggetti con quella età tra 18 e 41 e sembrerebbe che debba trattarsi di loro presenza in sede di costituzione. Può agevolmente accedersi a ritenere che anche in caso di subentro per cessione di quote valga lo stesso presupposto di fruibilità del trattamento, considerato che la disciplina mira a favorire il ricambio generazionale e non solo la costituzione di organismi societari con prevalenza di soci fondatori maggiorenni-infraquarantenni.
Per le società di capitali (e non per le cooperative) gli organi di amministrazione devono essere composti, per almeno la metà, dai soggetti “giovani”.
Ciò posto, l'ulteriore requisito di "idoneità" a divenire o far divenire giovane l'organismo unisoggettivo o plurisoggettivo in grado di fruire dell'agevolazione tributaria è, ancora una volta, la regolare posizione previdenziale ed assistenziale, sia che si tratti di coltivatori diretti, sia che si tratti di imprenditori agricoli professionali.
Considerato che la qualificazione delle società è data dalla presenza di almeno la metà di soci aventi il requisito di età e l’iscrizione nella gestione previdenziale, detta qualificazione ricorre anche nella sas con due soci (un accomandatario ed un accomandante) in cui i requisiti siano posseduti da un solo socio, così come ricorre nella srl/srl con un solo socio “qualificante” o con due soci di cui uno solo “qualificante”. Nessuna ulteriore previsione riguarda la posizione nella società di persone del socio qualificante, cui non è richiesto di essere anche amministratore, mentre per le società di capitali è richiesta le metà degli amministratori aventi i requisiti di “giovane” ma non è richiesto che essi siano anche soci (salvo ritenere che dover essere anche soci discenda dal riferimento “ai medesimi soggetti).
L’apposita disciplina delle società si presenta in parte diversa da quella dell’IAP in generale, perché per le cooperative IAP in generale è richiesto almeno un amministratore che sia anche socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ma sembra che possano coordinarsi, per il resto, la disciplina dell’IAP in generale e quella dell’art. 2 di questa legge.
Per l’IAP ci si dovrebbe riportare, allora, al d.lgs. n.99/2004 valendo anche quanto stabilito per l'aspirante IAP, cui, in ricorrenza delle condizioni di avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica e dell’iscrizione (con riserva) nella gestione previdenziale, sono accordati, in anticipo rispetto alla qualificazione, le stesse agevolazioni applicabili all’IAP iscritto nella gestione previdenziale.
Va evidenziato che questo requisito previdenziale non rileva né in sede di costituzione di una delle menzionate società, né in sede di acquisto di quote di società esistenti, valendo solo in occasione dell'accesso alla riduzione del carico fiscale per acquisto di terreni agricoli e pertinenze.
L’espressa menzione della “permuta” dopo aver reso applicabile l’agevolazione all' "acquisto" (con ciò
rendendo agevolabile ogni tipologia di acquisto) potrebbe essere spiegabile e trovare un apposito ruolo se mirato alla permanenza del trattamento anche in caso di successive operazioni di riassetto oggettivo attuate con permuta. Ma si tratta di una ipotesi interpretativa da verificare.
Sempre a proposito della permuta, non sembra possibile applicare questo regime agevolato al di fuori della permuta tra soli “giovani”, dal momento che in presenza di uno dei permutanti “non giovane” il tributo sarebbe necessariamente dovuto in misura non agevolata, secondo le previsioni dell’art. 43 lett.b) TUR.
L'applicabilità alle pertinenze potrebbe avere risolto i problemi causati dalla nota posizione del Fisco, che ne pretenderebbe la presenza sul fondo. Infatti, nella complessiva regolamentazione della promozione dell'imprenditoria giovane si torna a parlare di fondo rustico, sebbene accoppiando il sintagma al suo sviluppo semantico in “terreni agricoli e pertinenze”. A tal proposito può valere la rubrica dell'art. 5 dell'articolato in esame: se il riferimento è al fondo rustico, può allargarsene il perimetro, con maggior forza persuasiva di quanto il Fisco abbia sostenuto nelle prese di posizione sopra evocate, come organismo produttivo costituito da terreno coltivabile e manufatti ad esso serventi e quindi ubicati in prossimità ma non necessariamente su di esso collocati.
Il riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale pone il ricorrente problema dell’applicabilità anche agli atti gratuiti. Secondo l’ altrettanto ricorrente posizione del Fisco[2], allorché non si tratti di fattispecie tassabile con l’imposta di registro il regime di riduzione delle imposte ipotecaria e catastale non sarebbe applicabile. In realtà, trattandosi di imposte con presupposti e disciplina in tutto autonome non vi è ragione per escludere la riduzione anche in presenza di acquisto donativo e successorio. In questo senso si esprimono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione (Provvedimento del 27 dicembre 2016 pubblicato il 27/12/2016,Fascicolo 1, pag.22) nelle quali si indica come applicabile alle successioni il trattamento previsto dai commi 2 e 3 dell’art.9 DPR 601/73.
La riduzione dell’onorario notarile vale solo per i trasferimenti onerosi, come da apposita formulazione dell’art. 5 della legge in esame.
La riduzione al 60 per cento delle imposte le riguarda comunque tutte, sia proporzionali che fisse, visto che si parla di imposte ordinarie o ridotte e considerato che di ridotto si può immaginare solo l'imposta fissa al posto di quella proporzionale.
Dunque, così impostando l'analisi di ciò che derivi dalla misura in esame,
- per la PPC si andrebbero a ridurre a 120 ciascuna l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria, mentre l'imposta catastale si ridurrebbe allo 0,6 per cento ma anche per questa il minimo sarebbe di 120 euro e non più di 200;
- per i territori montani, imposte di registro e ipotecaria 120 euro ciascuna, permanendo l'esenzione
dall'imposta catastale.